Revione srl è una società di revisione e organizzazione contabile con sede ad Orzinuovi (BS) che offre servizi di revisione legale/revisione volontaria, Due Diligence, ricerche di mercato, organizzazione contabile, valutazioni d’azienda.
Grazie all’esperienza e alla competenza acquisite in tanti anni di attività soddisfa le aspettative con soluzioni ad hoc come la gestione contabile, quella fiscale e societaria e garantisce servizi di consulenza e assistenza con la massima serietà.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha progressivamente introdotto strumenti che consentono all’imprenditore di affrontare la crisi in modo tempestivo, cercando, quando possibile, di salvaguardare la continuità aziendale.
Tra questi strumenti assume oggi particolare interesse la composizione negoziata della crisi, all’interno della quale l’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi consente all’imprenditore di formulare una vera e propria proposta transattiva nei confronti del Fisco.
Cosa prevede il comma 2-bis dell’articolo 23?
Durante le trattative della composizione negoziata, l’imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un accordo che preveda il pagamento parziale oppure dilazionato dei debiti fiscali e dei relativi accessori.
La norma rappresenta un passaggio importante perché consente di affrontare il debito tributario direttamente all’interno del percorso di risanamento dell’impresa.
L’imprenditore che intende utilizzare questo strumento deve fornire adeguate garanzie sulla serietà della proposta.
In particolare, devono essere accompagnati alla proposta:
- una relazione di un professionista indipendente, che attesti la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, considerando la posizione del creditore pubblico;
- una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, predisposta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, nei casi previsti, da un revisore legale.
E qui entra in gioco il “cram down”
Il termine inglese cram down può essere tradotto, in maniera molto semplificata, come “imposizione” dell’accordo al creditore dissenziente.
Nel diritto della crisi d’impresa il concetto è particolarmente importante perché, in determinate procedure, il tribunale può arrivare ad omologare una soluzione anche quando il creditore pubblico non ha prestato il proprio consenso, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Ma attenzione: il cram down non opera automaticamente nella transazione fiscale prevista dall’art. 23, comma 2-bis, durante la composizione negoziata.
Nella composizione negoziata, infatti, l’accordo transattivo con il Fisco previsto dal comma 2-bis è, nella sua struttura, un accordo negoziale: occorre quindi raggiungere l’intesa con il creditore pubblico. Non è previsto, per questa specifica transazione, un potere del giudice di sostituirsi al Fisco e imporre l’accordo contro la sua volontà.
E se il Fisco non accetta?
Il mancato accordo con il creditore pubblico non significa necessariamente che l’impresa debba arrendersi.
In particolare, l’articolo 23 del Codice della crisi consente, in determinate condizioni, di proseguire verso strumenti come gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo, nei quali la disciplina della transazione fiscale può prevedere anche il meccanismo del cram down.
È proprio in questo passaggio che il cram down può assumere un ruolo decisivo: in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, il tribunale può omologare la soluzione anche in presenza del voto contrario del creditore pubblico, quando il trattamento proposto risulti conforme ai requisiti previsti e conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Perché è importante per le piccole imprese?
Per una piccola o media impresa del territorio, il tema non è affatto astratto.
Pensiamo, ad esempio, a un’azienda con una buona attività commerciale, clienti e ordini, ma che negli ultimi anni abbia accumulato un debito fiscale importante. Se l’impresa è ancora economicamente recuperabile, la chiusura dell’attività potrebbe rappresentare una perdita non solo per l’imprenditore, ma anche per i dipendenti, i fornitori e, in definitiva, per lo stesso Fisco.
L’obiettivo degli strumenti introdotti dal Codice della crisi è proprio quello di intercettare la difficoltà prima che diventi insolvenza irreversibile.
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